ARTICOLO 1

(Storia)

La storia dell’Ente retto dal presente statuto risale al terzo decennio del secolo scorso, quando il Commissario incaricato dell’amministrazione straordinaria dell’Ente Comunale di Assistenza di Perugia, con delibera n. 32 del 17 aprile 1939,  fece istanza al Prefetto di Perugia per l’emanazione di un provvedimento legislativo ai fini del raggruppamento sotto il profilo gestionale degli Istituti di assistenza e beneficienza presenti nel territorio comunale.

L’amministrazione raggruppata delle IPAB venne disposta con Regio Decreto 29 aprile 1940 ed affidata all’Ente di nuova creazione denominato “Istituti Riuniti di Ricovero”.

Tale Ente ha operato finché la Regione Umbria, con Determinazione Dirigenziale n. 4539 del 23 maggio 2003, ha decretato la fusione delle IPAB da esso amministrate  nel nuovo ente con personalità giuridica di diritto pubblico denominato “Opere Pie Rinite di Perugia”, prevedendosene la successione nella titolarità di tutti i diritti e di tutte le prerogative riconducibili alle singole Istituzioni nel medesimo incorporate.

Da ultimo, la legge Regione Umbria 28 novembre 2014 n. 25, nel disciplinare il Riordino e trasformazione delle IPAB ha previsto alternativamente la loro trasformazione in “Aziende pubbliche di Servizi alla persona (ASP)” ovvero in “persone giuridiche di diritto privato”.

L’organo amministrativo dell’ente “Opere Pie Riunite di Perugia” con proprio atto del 7 luglio 2016 n. 28 ne ha deliberato la trasformazione in persona giuridica di diritto privato sotto la implicita veste di fondazione. La trasformazione è stata valutata con esito positivo dalla Regione Umbria e dal Comune di Perugia nel corso dell’iter procedimentale previsto dalla citata normativa regionale.

ARTICOLO 2

(Trasformazione)

Ai sensi della legge Regione Umbria n. 25/2014, l’ente “Opere Pie Riunite di Perugia” è trasformato in fondazione di diritto privato.

ARTICOLO 3

(Denominazione)

  1. La fondazione, quale ente del Terzo settore con le caratteristiche degli enti filantropici ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (Codice del Terzo settore), assume la seguente denominazione: “Fondazione Opere Pie Riunite di Perugia – Ente Filantropico”
  2. La dizione “Ente Filantropico” viene usata negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

ARTICOLO 4

(Sede legale e indirizzo)

  1. La fondazione ha sede legale nel Comune di Perugia, all’indirizzo tempo per tempo fissato dall’organo amministrativo.
  2. Le variazioni dell’indirizzo, quale risulta dal Registro regionale delle persone giuridiche di cui al Regolamento Regione Umbria 4 luglio 2001 n. 2, deliberate dall’organo amministrativo vengono pubblicate nel Registro stesso.

ARTICOLO 5

(Durata)

La fondazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 6

(Finalità e ambito territoriale)

  1. La fondazione persegue, senza scopo di lucro, esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale.
  2. La fondazione, in prosecuzione delle finalità perseguite dalle Istituzioni dalle quali deriva, si prefigge la tutela delle persone maggiormente “svantaggiate” nell’ambito territoriale dei Comuni di Perugia, Deruta, Torgiano, indirizzandola specialmente al mantenimento, all’istruzione e all’educazione dei giovani “svantaggiati” in vista dell’inserimento nel mercato del lavoro e dell’integrazione nel tessuto sociale. Nella stessa linea di continuità istituzionale, la fondazione si prefigge altresì la valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale pervenutogli nel tempo.

ARTICOLO 7

(Attività)

  1. Nel perseguimento delle proprie finalità, a fondazione svolge le seguenti attività
    a) predisposizione ed erogazione di servizi di educazione, istruzione e formazione professionale;
    b) attività culturali di interesse sociale
    c) formazione extra scolastica finalizzata al contrasto della povertà educativa;
    d) prestazione di servizi atti all’inserimento nel mercato del lavoro;
    e) agricoltura sociale ai sensi dell’art. 2 legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni
  2. La fondazione può svolgere attività di raccolta dei fondi nel rispetto dei criteri di cui all’art. 7 del decreto legislativo 3 luglio 2017 n. 117
  3. La fondazione può:
    a) costituire e assumere partecipazioni in enti aventi direttamente o indirettamente finalità analoghe, affini o complementari
    b) stipulare ogni atto o contratto necessario o opportuno per il perseguimento delle proprie finalità, fra cui, in via meramente esemplificativa, mutui e finanziamenti a breve o lungo termine, locazioni finanziarie, convenzioni per l’affidamento in gestione delle proprie attività istituzionali con enti pubblici e soggetti privati affidabili sotto ogni profilo ove sussistano oggettive esigenze economiche e/o organizzative
    c) in via affatto secondaria e strumentale al perseguimento delle proprie finalità, esercitare attività di natura commerciale.

ARTICOLO 8

(Patrimonio)

  1. Il patrimonio della fondazione è costituito dal fondo di dotazione  e dal fondo di gestione.
  2. Il fondo di dotazione è composto:
    a) dai beni mobili e immobili di proprietà della fondazione appositamente descritti nell’atto costitutivo
    b) dai beni mobili, mobili registrati e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla fondazione espressamente imputati ad esso
    c) dalle elargizioni provenienti da Enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del fondo di dotazione
    d) da eventuali contributi dello Stato, dell’Unione Europea, di Enti nazionali, anche territoriali, sovrannazionali e di privati.
  3. Il fondo di gestione è composto:
    a) dalle rendite, dai ricavi e dai proventi del patrimonio;
    b) dai beni di proprietà della fondazione non imputati al fondo di dotazione
    c) dagli avanzi di gestione
    d) dai beni mobili, mobili registrati e immobili non espressamente destinati al fondo di dotazione
    e) dai ricavi delle attività istituzionali accessorie, strumentali e connesse
    f) da eventuali fondi dell’Unione Europea destinati all’attività di formazione
    g) da qualunque elemento attivo suscettibile di valutazione economica non espressamente imputato al Fondo di Dotazione.

ARTICOLO 9

(Criteri di amministrazione del patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è amministrato nel rispetto dei principi di efficienza, economicità, prudenza e trasparenza.

ARTICOLO 10

(Organi della Fondazione)

Sono organi della Fondazione:

  1. il Consiglio di Amministrazione;
  2. il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  3. il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
  4. il Collegio dei Revisori dei conti o il Revisore Unico dei conti.

ARTICOLO 11

(Consiglio di amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri fra i quali il Presidente.
  2. Il Presidente è nominato dal Sindaco del Comune di Perugia. Gli altri quattro componenti sono nominati due dal Comune di Perugia e due dalla Regione Umbria.
  3. Il Consiglio di Amministrazione elegge nel proprio ambito il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione.
  4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni.
  5. Non possono essere componenti del Consiglio di Amministrazione i parenti e gli affini degli altri consiglieri entro il secondo grado.
  6. L’amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o al Revisore Unico. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è ricostituita in seguito all’accettazione di un nuovo amministratore.
  7. La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
  8. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal Collegio dei Revisori dei Conti e/o dal Revisore Unico dei Conti. Gli amministratori così nominati restano in carica per la stessa durata in carica degli amministratori sostituiti.
  9. La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a più di tre sedute consecutive del Consiglio è causa di decadenza dall’ufficio.
  10. Gli amministratori non possono intrattenere rapporti economici con la Fondazione; in caso contrario decadono dall’ufficio.

ARTICOLO 12

(Convocazione del Consiglio di Amministrazione – Costituzione e validità delle delibere)

  1. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio preventivo e per l’approvazione del bilancio consuntivo.
  2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, nella sede della Fondazione o altrove, purché in Umbria, ogni qualvolta le esigenze lo impongano.
  3. Il Consiglio è convocato presso la sede legale o altrove, purché a Perugia, con avviso spedito almeno tre giorni liberi prima di quello fissato per l’adunanza con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell’avvenuto ricevimento. Nei casi d’urgenza il Consiglio è convocato mediante telegramma, telefax o e-mail spediti almeno ventiquattro ore prima a ciascun membro e al Collegio dei Revisori dei Conti e/o al Revisore Unico dei conti.
  4. Il Consiglio di Amministrazione è inoltre convocato su richiesta di almeno tre consiglieri.
  5. Per la valida costituzione del Consiglio di Amministrazione è necessario l’intervento della maggioranza dei membri in carica.
  6. In mancanza delle formalità previste per la convocazione, il Consiglio si reputa regolarmente costituito quando siano presenti tutti i consiglieri e tutti i componenti del Collegio dei Revisori dei conti e/ il Revisore Unico.
  7. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ovvero, in caso di assenza o impedimento di questo, dal Vice Presidente o, in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal consigliere più anziano di età.
  8. Le deliberazioni del Consiglio sono validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti. A parità di voti la proposta si intende respinta.
  9. Delle riunioni del Consiglio deve essere redatto processo verbale a cura di un Segretario scelto da chi presiede la riunione, preferibilmente nell’ambito del Consiglio, con possibilità peraltro di nomina di una persona estranea al Consiglio.

ARTICOLO 13

(Poteri del Consiglio di Amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l’attuazione ed il raggiungimento delle finalità istituzionali.
  2. In particolare il Consiglio,

    con deliberazioni a maggioranza semplice:

    a) promuove tutte le attività relative all’incremento del patrimonio;
    b) accetta contributi, lasciti e donazioni nonché acquista aliena beni mobili, mobili registrati ed immobili;
    c) svolge tutte le attività necessarie per la conservazione, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare;
    d) stipula accordi di collaborazione tra la Fondazione e altri soggetti, pubblici o provati;
    e) stipula la costituzione e l’assunzione di partecipazioni in Enti e società, eventualmente designando propri rappresentanti negli organi amministrativi e di controllo;
    f) promuove tutte le iniziative ritenute opportune al conseguimento delle finalità istituzionali;
    g) assicura il regolare andamento della Fondazione e dei suoi uffici;
    h) approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo;
    i) adotta regolamenti;
    j) costituisce in giudizio l’Ente e affida incarichi a terzi;
    k) stabilisce annualmente le linee generali dell’amministrazione della Fondazione nell’ambito degli scopi di cui all’art. 6 e alle attività di cui all’art. 7 del presente statuto;
    l) provvede alla selezione del personale dipendente nonché alla gestione del relativo rapporto di lavoro;
    m) nomina i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e/o il Revisore Unico dei conti determinandone il compenso;

    con deliberazioni assunte con il voto favorevole di almeno quattro membri

    a) stabilisce modifiche statutarie;
    b) determina lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del patrimonio;
    c) affida a terzi aventi i necessari requisiti il perseguimento di parte delle finalità statutarie.
  3. Il Consiglio può delegare singoli atti o affari ad uno o più dei suoi membri.

ARTICOLO 14

(Conflitto di interessi degli amministratori)

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter codice civile.

ARTICOLO 15

(Emolumenti dei consiglieri di amministrazione)

  1. Il Consiglio di Amministrazione determina l’indennità di carica del Presidente, determina altresì l’indennità di carica del Vice Presidente e degli altri consiglieri in misura proporzionalmente ridotta rispetto all’indennità del Presidente.
  2. Al Presidente, al Vice Presidente e agli altri consiglieri compete il rimborso delle spese vive sostenute nell’espletamento delle loro funzioni debitamente documentate.
  3. Il Consiglio di Amministrazione determina altresì speciali compensi per i consiglieri ai quali siano delegati singoli atti o affari.

 

ARTICOLO 16

(Poteri del Presidente del Consiglio di Amministrazione)

Il Presidente, oltre alle attribuzioni previste dal presente statuto:

a) assume la rappresentanza legale della Fondazione ed il correlativo potere di firma di fronte ai terzi, in giudizio ed in via amministrativa;
b) da attuazione alle delibere del Consiglio;
c) in caso di oggettiva urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio con obbligo di riferirne nella prima successiva seduta ai fini della ratifica;
d) vigila sul regolare andamento degli uffici, con obbligo di riferire al Consiglio ogni eventuale anomalia; in caso di oggettiva urgenza si adopera per rimuovere le eventuali anomalie;
e) cura la completa osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle normative statali e regionali.

 

ARTICOLO 17

(Poteri del Vice Presidente)

Il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione esercita i poteri del Presidente in caso di assenza o impedimento di questo, con esonero per i terzi dalla verifica della sussistenza dei motivi di assenza o impedimento.

 

ARTICOLO 18

(Revisione dei Conti)

  1. Il controllo contabile della Fondazione è affidato dal Consiglio alternativamente ad un Collegio di Revisori ovvero ad un Revisore Unico iscritti nel Registro dei Revisori Contabili presso il Ministero della Giustizia.
  2. Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi.
  3. L’Organo di controllo contabile accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
  4. L’Organo di controllo contabile partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
  5. L’Organo di controllo contabile resta in carica per tre anni, sino all’approvazione del bilancio consuntivo relativo al terzo esercizio dalla nomina e può essere riconfermato una sola volta.
  6. Nei casi in cui ricorra un obbligo di legge, il controllo contabile è affidato dal Consiglio ad una Società di Revisione.
  7. Il Consiglio di Amministrazione determina il compenso spettante agli incaricati del controllo contabile per l’intera durata dell’incarico al momento della nomina.
  8. Ai Revisori dei Conti spetta il rimborso delle spese vive sostenute nell’espletamento delle loro funzioni debitamente documentate.

 

ARTICOLO 19

(Esercizi finanziari e bilanci)

  1. Gli esercizi finanziari della Fondazione hanno inizio il 1° gennaio e chiudono il 31 dicembre di ogni anno.
  2. Entro il 30 novembre il Consiglio di Amministrazione approva il bilancio economico di previsione dell’esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo dell’esercizio in corso.
  3. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa redatti secondo i principi dettati dal codice civile per le società di capitali nei limiti della compatibilità.

ARTICOLO 20

(Utili e avanzi di gestione)

  1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati, a meno che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.
  2. Gli utili, gli avanzi di gestione, i fondi e le riserve comunque denominati, sono impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse connesse.

 

ARTICOLO 21

(Criteri e modalità di erogazione delle rendite e dei servizi)

I criteri e le modalità di erogazione delle rendite e dei servizi sono individuati in un apposito regolamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione.

 

ARTICOLO 22

(Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

  1. La Fondazione si scioglie nei casi previsti dalla legge o per deliberazione del Consiglio di Amministrazione.
  2. In caso di scioglimento il Consiglio di Amministrazione provvede alla nomina di uno o più liquidatori fissandone i poteri e i compensi.
  3. L’eventuale patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo degli organismi di vigilanza previsti dalla legge, ad altri Enti del Terzo settore che perseguano le stesse finalità della Fondazione, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

 

ARTICOLO 23

(Vigilanza)

  1. L’attività della Fondazione è sottoposta alla vigilanza della Regione Umbria e delle competenti Autorità nazionali ove la legge lo preveda.
  2. Il Consiglio di Amministrazione invia alla Regione Umbria gli atti di dismissione, vendita o costituzioni di diritti reali sui beni destinati alla realizzazione delle finalità istituzionali.

ARTICOLO 24

(Rinvio)

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni operative del codice del Terzo settore, le disposizioni del codice civile e le disposizioni della Regione Umbria in materia di fondazioni.

ARTICOLO 25

(Norma transitoria)

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori dei Conti in carica al momento dell’emanazione del presente statuto restano in carica fino alla naturale scadenza del mandato.

Riconoscimento personalità giuridica – Regione Umbria